lo stauto
di interplast italy

titolo i
denominazione - sede – durata
art. 1denominazione
e' costituita, con sede nel comune di ravenna, la società cooperativa denominata “interplast italy – cooperativa sociale di solidarieta’ onlus - società cooperativa”.
la cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in italia che all’estero, nei modi e termini di legge.
la cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. la cooperativa aderisce alla a.g.c.i. - associazione generale delle cooperative italiane – ai sensi e per gli effetti del d.l.c.p.s. 14.12.1947 n. 1577 e successive integrazioni e modificazioni, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale
per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
art. 2 - durata
la cooperativa ha durata fino al 31/12/2041 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

titolo ii
scopo – oggetto
art. 3 - scopo mutualistico
la cooperativa è retta dai principi della mutualità ed agisce senza fini di speculazione.
la cooperativa si ispira, nella propria attività ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e precisamente: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.
operando secondo questi principi e senza limiti territoriali in italia ed all’estero ed in modo particolare nei paesi del terzo mondo, intende perseguire finalità sociali, economiche ed educative in genere nell’ambito di quanto appresso precisato e svolgere, in modo organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate alla promozione morale, culturale e professionale, nonchè alla possibilità di fornire alle popolazioni disagiate e classi sociali meno abbienti, l’opera medica anche gratuita in qualsiasi campo e specializzazione.
per il raggiungimento dei propri scopi la cooperativa creerà una stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi e di tutti coloro che a qualsiasi titolo, anche professionale o di volontariato, partecipino nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della cooperativa ed integrerà la propria attività con quella di altri enti cooperativi, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell’associazionismo cooperativo.
la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone meno abbienti o particolarmente bisognose che necessitano di interventi sanitari anche specialistici e di assistenza sociale.
la cooperativa, nell’ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell’art.2512 e seguenti del codice civile.
la cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’art.2545-septies del c.c.
la cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.
art. 4 - oggetto sociale
la cooperativa si propone di svolgere, in proprio o per conto terzi, gestendo in via esemplificativa e non tassativa:
a)
- le attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- le attività di promozione e rivendicazione all’impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- le attività ed i servizi di assistenza domiciliare;
- le attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- le strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonchè servizi integrati per residenze protette;
- i servizi ed i centri di riabilitazione;
- i centri diurni e le altre strutture con carattere nominativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonchè altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo;
- la promozione della costituzione di centri di studio, la organizzazione di laboratori, ambulatori, sale operatorie, la raccolta di apparecchiature mediche;
- la acquisizione di materiale sanitario da utilizzare nelle strutture della cooperativa o dove la stessa intende operare;
b)
- lo svolgimento delle attività diverse, ai sensi dell'art.1 primo comma della lettera b) legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 8 novembre 1991 n.381;
- la raccolta e la elaborazione di dati e informazioni relative agli ambiti territoriali in cui la cooperativa è chiamata ad operare;
- la conservazione degli studi e delle ricerche fatte che rimarranno di proprietà della cooperativa;
- la promozione di studi, ricerche, dibattiti, la costituzione di una aggiornata dotazione libraria; la organizzazione di riunioni, conferenze e manifestazioni; la acquisizione e la distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e materiale vario al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica ed i servizi sociali sanitari interessati.
la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
la cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

titolo iii
soci
art. 5 - categorie dei soci
i soci si suddividono in:
- soci ordinari;
- soci finanziatori.

art.6soci ordinari
il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
l’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività economica della cooperativa;
possono essere ammessi come soci persone giuridiche, i cui scopi e i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.
possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. i soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.
art. 7procedura di ammissione
chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’articolo 32 del presente statuto;
l’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 6 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art.6, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
qualora l’accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l’obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la modificazione dello statuto.
in tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l’assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.
in caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. in tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
l’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
art. 8socio finanziatore
possono essere ammessi nella cooperativa i soci finanziatori di cui all’art.2526 c.c..
essendo ricompresi tra i soci finanziatori anche il socio sovventore e l’azionista di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 4 – 5 – 6 della legge n.59/92, la cooperativa potrà all’uopo costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il funzionamento aziendale nonché ottenere procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale.
ad essi si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.
ad essi si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.
i conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.
salvo contraria disposizione dettata dall’assemblea in sede di emissione gli strumenti finanziari dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.
in caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.
il socio finanziatore che intende trasferire gli strumenti finanziari deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
la società ha facoltà di non emettere titoli.
art. 9obblighi del socio
i soci sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.19;
b) a corrispondere nei termini e modi determinati dal consiglio di amministrazione, un contributo a copertura dei costi contabili e amministrativi che la cooperativa sostiene nel corso di ogni esercizio;
c) dall’eventuale tassa di ammissione deliberata dal consiglio di amministrazione;
d) del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
e) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
art. 10 – diritti dei soci
i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
art. 11 – perdita della qualità di socio
la qualità di socio si perde:
1 ) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2 ) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
art. 12 – recesso del socio
oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 32
il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
art. 13 – esclusione
l'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
e) che abbia subito condanne che comportino l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.6, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
h) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all’interesse della cooperativa.
contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 32.
l'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.
art. 14 – liquidazione
i soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 18 e 21, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
la liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno ai sensi del successivo articolo 18, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.
art. 15 – morte del socio
in caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14. alternativamente, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l’ammissione; l’accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell’organo amministrativo.
gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
nell’ipotesi di più eredi essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.
in difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
art. 16 – termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
i soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

titolo iv
strumenti finanziari
art. 17 – strumenti finanziari
con deliberazione dell’assemblea, assunta con le modalità di cui all’articolo 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’articolo 2483 c.c. e dell’articolo 111-octies delle disposizioni attuative del codice civile.
in tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l’eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
la deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
all’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.
art. 18 – ristorni
l’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.
l’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a) in forma liquida;
b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

titolo v
patrimonio sociale ed esercizio sociale
art. 19elementi costitutivi
il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, di nuova emissione, ciascuna del valore di euro 51,64 (eurocinquantuno/64), in nessun caso il socio cooperatore potrà detenere quote per un ammontare superiore al massimo consenti dalla legge. il conferimento dovrà essere effettuato al momento dell’ammissione, salvo diversa deliberazione del consiglio d’amministrazione;
- dagli eventuali conferimenti dei soci finanziatori.
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi od eventualmente non rimborsate agli eredi dei soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del dlcps 14 dicembre 1947 n. 1577, del titolo iii del dpr 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
art. 20 – caratteristiche delle quote
le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata.
salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.
il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.
in caso di diniego dell'autorizzazione, 1'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.
il creditore particolare del socio ordinario, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
art. 21 – bilancio di esercizio
l'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società certificate dall’organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art.18.
e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
f) ed eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
g) la restante parte a riserva indivisibile di cui all’art.19 lettera e);
gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l’incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al fondo mutualistico e l’erogazione del ristorno.

titolo vi
riunioni dei soci e organi sociali
art. 22 – decisioni dei soci

i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1 ) l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno, la distribuzione degli utili, nonché l’approvazione dei regolamenti interni;
2 ) la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
3 ) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatorio per legge o quando l’assemblea lo ritenga opportuno;
4 ) determinare il compenso degli amministratori e del collegio sindacale, se nominato;
5 ) le modificazioni dell’atto costitutivo;
6 ) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
7 ) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
8 ) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto di cui al successivo art. 23; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto delle decisione ed il consenso alla stessa. in ogni caso, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis quando le materie oggetto di delibera siano quelle previste dai punti 1), 4) e 5), 2° comma, art. 2479 codice civile oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno 90 giorni.
ciascun socio cooperatore, anche persona giuridica, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.
i voti attribuiti ai soci finanziatore non devono in ogni caso superare il terzo dell’insieme dei soci presenti in assemblea generale.
i soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’assemblea possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega scritta, che deve essere conservata agli atti della società.
in tale delega dovrà essere indicato il nome e cognome del delegato; ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di un socio.
art. 23 – decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
1. la consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più soci e consiste in una proposta di deliberazione, sottoscritta dal proponente in originale o digitale, da inviarsi a tutti gli altri soci, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatta pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. tale proposta di deliberazione deve contenere l'esatto testo della delibera da adottare, con le eventuali conseguenti autorizzazioni, nonché, laddove ritenuto opportuno, le ragioni e quant'altro necessario ad assicurare un'adeguata informazione sulla decisione da trattare.
2. ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale provenga, con qualsiasi sistema idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta dai soci che complessivamente rappresentino maggioranza richiesta dal presente statuto per le decisioni dei soci.
3. salvo che la proposta di delibera o di decisione indichi un termine diverso, i consiglieri hanno 5 giorni per trasmettere presso la sede sociale, con qualsiasi sistema, compreso il telefax e la posta elettronica, la proposta di deliberazione ricevuta, debitamente sottoscritta in originale o digitale, con risposta di approvazione, diniego o astensione, in calce al documento stesso. la mancata risposta entro il termine viene considerata voto contrario.
4. se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo indicando: la data in cui la decisione si è formata, l'identità dei votanti, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti, nonché, su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione. all'interno dello stesso libro andranno inoltre conservati in allegato, i documenti recanti l'espressione della volontà degli amministratori.
art. 24 – assemblee
l'assemblea dei soci può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in italia e la convocazione è a cura degli amministratori.
l’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.
le assemblee potranno essere convocate a discrezione dell’organo amministrativo, alternativamente, mediante:
1) raccomandata a.r. da inviarsi al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data prevista per l’adunanza;
2) mediante pubblicazione su un quotidiano locale da effettuarsi almeno otto giorni prima della data prevista per l’adunanza;
3) mediante comunicazione via fax o e-mail da inviarsi almeno otto giorni prima della data prevista per l’adunanza all’indirizzo fax o e-mail risultante dal libro soci;
in mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
l’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
quando, ai sensi dell’art. 2364 c.c. e successive eventuali modificazioni, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, che dovranno risultare da apposito verbale dell’organo amministrativo, l’assemblea per l’approvazione del bilancio potrà essere convocata dallo stesso entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
la presidenza dell’assemblea spetta all’amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. in via residuale si applica l’articolo 2479-bis comma 4 del codice civile.
il presidente dell’assemblea è assistito da un segretario designato dall’assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. ove prescritto dalla legge oppure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza.
l’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati , a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. in tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
art. 25– costituzione e quorum deliberativi
in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
essa delibera validamente a maggioranza dei voti degli intervenuti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 e 5 del 2° comma dell'art.2479 c.c. per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.
le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile.
la trasformazione della società in società avente scopo di lucro, verificate le condizioni di legge, a fusione e la scissione della società e l’emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 3/5 del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
art. 26 – votazioni
per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
art. 27 – voto
nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
art. 28 – verbalizzazione delle decisioni dei soci.
le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
il verbale deve indicare:
a) la data dell’assemblea;
b) anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
c) le modalità e il risultato delle votazioni ed inoltre deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell’organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.
art. 29 – presidenza dell’assemblea
l'assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente dell’organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. la nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
art. 30 – amministrazione
la cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 11 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.
in caso di nomina del consiglio di amministrazione, l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. l’amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori
gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.
gli amministratori possono essere rieletti.
la cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori
la convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. in caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.
delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione della cooperativa. in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate
gli amministratori relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
l’amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.
in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.
in caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
in caso di mancanza sopravvenuta dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. in caso di mancanza del collegio sindacale, l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. in presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.
art. 31 – organo di controllo
ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.
l’assemblea nomina il presidente del collegio stesso
i sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. essi sono rieleggibili.
non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.
i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale , sentito l’interessato.
in caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. i sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell’organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
a tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, c.c. l’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
i sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
i sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

titolo vii
clausola compromissoria
art. 32 – clausola arbitrale

le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all’interpretazione ed all’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro.
la presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell’accettazione dell’incarico.
restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l’intervento del pubblico ministero.
il ricorso all’arbitro deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell’oggetto della controversia.
l’arbitro è nominato a cura del presidente cciaa di ravenna.
qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina dell’arbitro sarà effettuato, su istanza della parte diligente, dal presidente del tribunale di ravenna.
l’arbitrato sarà rituale e l’arbitro deciderà secondo diritto.
l’arbitro provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte dell’arbitro stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.
l’arbitrato avrà sede a ravenna.
art.33 – requisiti delle cooperative a mutualità prevalente
e' fatto divieto di:
a. distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.
d. in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

titolo viii
scioglimento e liquidazione
art. 34 – scioglimento anticipato

l'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
art. 35 – devoluzione patrimonio finale
in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c), con privilegio rispettivamente ai sottoscrittori degli strumenti finanziari previsti dal titolo iv, ai soci sovventori ed ai soci cooperatori;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

titolo ix
disposizioni generali e finali
art. 36 – regolamenti

per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
f.to silvio gordini
f.to giancarlo pasi notaio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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